Condizioni generali d'acquisto

  1. Ambito e base del contratto

    a) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito denominate „AEB“) si applicano a tutti gli acquisti effettuati da CleanService Group AG (di seguito denominato „Acquirente‘) dal Partner Commerciale (di seguito denominato „Fornitore‘) (di seguito denominato „Ordine di Acquisto“), salvo espresso accordo scritto.

    b) Tutti i contratti relativi all'acquisto di prodotti, materiali, materie prime, utensili o pezzi di ricambio (di seguito „articoli contrattuali“) da parte dell'acquirente, siano essi basati su accordi quadro, chiamate di consegna o ordini individuali, sono regolati esclusivamente dall'AEB dell'acquirente nella versione valida al momento della ricezione dell'ordine da parte del fornitore. È responsabilità del fornitore informarsi sotto la propria responsabilità sull'attuale AEB. Non si applicano termini e condizioni divergenti del fornitore, in qualunque forma.

    c) In caso di contraddizioni tra diversi documenti contrattuali delle parti, si applica il seguente ordine di priorità:
    -I termini del rispettivo ordine dell'acquirente
    -Altri accordi con parti speciali
    -Accordi di cooperazione firmati dalle parti
    -Presenta AEB

    d) Il Fornitore accetta che, dopo una singola applicazione del presente AEB, come modificato al momento del ricevimento dell'ordine da parte del Fornitore, esso si applicherà automaticamente a qualsiasi ordine successivo.
  2. Richieste, offerte e conferme
    a) Le richieste dell'Acquirente al Fornitore non sono vincolanti. Il Fornitore fornirà offerte a titolo gratuito.

    b) L'acquirente accetta solo gli ordini inoltrati dal proprio ufficio acquisti. Modifiche o aggiunte agli ordini sono vincolanti solo se confermate per iscritto al fornitore (fax ed e-mail sono sufficienti) dall'ufficio acquisti dell'acquirente.

    c) L'ordine deve essere confermato dal Fornitore alla persona del reparto acquisti dell'Acquirente indicata come riferimento nell'ordine, entro e non oltre tre giorni lavorativi, mediante una conferma d'ordine scritta e datata, che includa il numero di riferimento dell'Acquirente, il prezzo, la quantità e la data di consegna.

    d) L'offerta del fornitore è vincolante per almeno due mesi dalla data di ricezione da parte dell'acquirente. Qualora il fornitore abbia già consegnato un prodotto specifico in una forma simile a un concorrente dell'acquirente, il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente.

    e) Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente, su prima richiesta, disegni di progettazione specifici, specifiche del prodotto, informazioni sui materiali o informazioni sugli ingredienti relativi agli articoli contrattuali.
  3. Validità dell'ordine
    a) Se il fornitore è una persona giuridica, l'ordine deve essere firmato da un registro commerciale affidabile di rappresentanti debitamente autorizzati||Se il fornitore conferma l'ordine con un altro documento scritto validamente firmato da lui, in cui è ripresa la formulazione dell'ordine e se ci sono discrepanze tra l'ordine e la conferma dell'ordine del fornitore, l'ordine si applica in via prioritaria, a meno che le parti non abbiano stipulato un accordo scritto contrario.
  4. ordine
    a) Gli ordini sono vincolanti solo se emessi per iscritto. Ciò vale anche per eventuali modifiche, aggiunte, specifiche, ecc. Il fornitore è tenuto a contattare immediatamente l'acquirente e prima di inviare la conferma nel caso in cui noti un errore o un punto aperto in merito a componenti essenziali dell'ordine, in particolare la quantità, il prezzo o il termine di consegna. Il fornitore è interessato a conoscere i dati e le circostanze materiali, nonché lo scopo previsto dell'ordine.
    b) L'ordine deve essere confermato dal fornitore per iscritto alla persona indicata nell'ordine dal reparto acquisti dell'acquirente entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.
  5. Subappalto
    a) Il subappalto da parte del fornitore è vietato senza l'espresso consenso scritto del cliente. Gli ordini di produzione per la realizzazione di articoli contrattuali basati sui disegni del cliente ("parti a disegno") non possono essere trasmessi a subappaltatori senza l'approvazione scritta del cliente. Il fornitore è responsabile per i propri subappaltatori come se fossero lui stesso. L'eventuale designazione di subappaltatori da parte del cliente non esonera il fornitore dalla responsabilità di monitorare la qualità dei prodotti acquistati e di valutare e sviluppare tali subappaltatori.
  6. Consegna, imballaggio e identificazione
    a) Le consegne devono essere effettuate in conformità al DDP degli INCOTERMS attualmente validi®. Ogni consegna dovrà essere accompagnata da una bolla di consegna indicante il numero d'ordine assegnato dall'ordinatore, il nome del contenuto in base all'identità e alla quantità e, se necessario, altri documenti designati dall'ordinatore o richiesti dalla legge.

    b) I servizi parziali sono consentiti solo con il consenso scritto del cliente. Se il fornitore fornisce servizi parziali senza il consenso scritto del cliente, l'esecuzione secondo il contratto avviene solo al momento della consegna dell'ordine completo.

    c) Per l'identificazione e l'attribuzione, il fornitore deve fornire la marcatura delle parti o la marcatura dell'imballaggio per garantire una chiara tracciabilità delle parti. Ove possibile, la marcatura delle parti deve essere effettuata in consultazione con l'acquirente. Le unità di imballaggio devono essere adeguatamente contrassegnate.

    d) Se un ordine di valore netto superiore a CHF 5.000,00 viene consegnato (in termini di valore dopo la conversione dalla valuta concordata) prima che l'ordinatore abbia ricevuto l'ordine firmato come conferma dell'ordine, l'ordinatore è libero di accettare o rifiutare la consegna. In caso di rifiuto, la consegna verrà restituita al fornitore a sue spese.

    e) Il fornitore deve inoltre prestare molta attenzione all'indirizzo di consegna fornito nell'ordine. Egli è responsabile per qualsiasi errore che non sia chiaramente colpa dell'acquirente.

    f) Se il fornitore fornisce prodotti i cui componenti o sostanze che richiedono dichiarazione o preoccupazione al momento dell'ordine sono elencati in conformità alla normativa svizzera, è tenuto non solo a rispettare la normativa legale svizzera nel luogo di destinazione per l'imballaggio e l'etichettatura, ma ha anche, senza che gli venga chiesto di completare le sue merci pericolose, di informare l'acquirente, conformemente al diritto svizzero, nella misura necessaria degli articoli o delle dichiarazioni relativi alle merci pericolose in questione. Inoltre, qualora il regolamento UE sulle sostanze chimiche „REACH“ („regolamento REACH“) si applichi in tutto o in parte alla gamma di prodotti del fornitore in questione, il fornitore è tenuto a rispettare, senza che gli venga chiesto, tutte le registrazioni, le notifiche e gli obblighi di informazione richiesti successivamente. Se il fornitore è stabilito al di fuori del territorio dell'UE, conferma che, conformemente all'articolo 8 del regolamento REACH, ha nominato un rappresentante unico nel territorio dell'UE che adempirà anche agli obblighi di registrazione, notifica e informazione richiesti a beneficio dell'acquirente per i beni forniti dal fornitore.

    g) Il fornitore si impegna a fornire una dichiarazione completa delle merci e deve rispettare tutti i requisiti del diritto doganale e del commercio estero nazionale e internazionale applicabile e ottenere i necessari permessi di esportazione. Il fornitore è tenuto a fornire tempestivamente al cliente tutte le informazioni e i dati richiesti dal cliente per conformarsi alla normativa sul commercio estero durante l'esportazione, l'importazione e la riesportazione, senza che ciò venga richiesto. Può includere i seguenti documenti.
    – Certificati (ad esempio certificato FSC, certificato PEFC) o dichiarazioni di conformità
    – Il numero statistico della tariffa doganale secondo l'attuale classificazione delle materie prime delle statistiche del commercio estero e il codice SA («Sistema armonizzato»);
    – Dichiarazioni dei fornitori;
    – Certificati di origine;
    – Dichiarazioni di prodotto (ad esempio secondo le norme DIN, EN, ISO o SN);
    – Schede tecniche dei prodotti del produttore;
    – Schede di dati di sicurezza;
    – Elenchi di consegna (ad esempio raccolta di bolle di consegna);
    – Bolla di consegna con informazioni minime su numero d'ordine, numero dell'articolo (ordinatore), peso lordo/netto, numeri delle tariffe doganali e quantità esatte

    h) Il fornitore deve presentare i documenti entro cinque giorni lavorativi su prima richiesta dell'acquirente. Il fornitore mantiene inoltre un elenco dei prodotti forniti e lo aggiorna continuamente. Le spese connesse alla dichiarazione sono a carico del fornitore. I prodotti dichiarati sono vincolanti per l'esecuzione; le deviazioni richiedono il consenso scritto dell'acquirente. Se il fornitore viola i suoi obblighi ai sensi della sezione 6. g. egli sopporterà tutte le spese e i danni subiti dall'acquirente a seguito di ciò.

    i) I legni e i materiali a base di legno devono necessariamente recare l'etichetta FSC o PEFC.
  7. Data di consegna, prontezza di consegna, interessi di mora
    a) Le date di consegna concordate sono vincolanti e si intendono come date di arrivo nel luogo di consegna concordato. Non è necessario alcun sollecito da parte del cliente in caso di ritardo nella consegna (contratto di scadenza).

    b) Il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente qualora si verifichino o diventino evidenti circostanze che impediscano il rispetto delle date e dei termini di consegna concordati.

    c) Il fornitore si impegna a rispettare la prontezza di consegna concordata secondo l'allegato "Prontezza di consegna" e, in caso di inadempimento, a pagare le penali contrattuali ivi previste.

    d) In caso di ritardo nella consegna, il fornitore dovrà corrispondere una penale contrattuale pari all'1% del valore della consegna a settimana, ma non superiore al 5% dell'importo netto del corrispettivo pattuito per la prestazione ritardata. Ulteriori diritti e pretese contrattuali o legali derivanti dal ritardo (in particolare recesso e risarcimento danni) sussistono in conformità alle disposizioni di legge. La penale contrattuale sarà dedotta da eventuali ulteriori danni. Qualora sia necessario un trasporto accelerato a causa della ritardata disponibilità, il fornitore si farà carico dei costi di trasporto aggiuntivi. Anche i costi aggiuntivi per consegne espresse non richieste saranno a carico del fornitore.

    e) Eventi imprevedibili, inevitabili e gravi ("forza maggiore") esonerano le parti contraenti dai loro obblighi di prestazione per la durata dell'interruzione. Ciò vale anche se tali eventi si verificano in un momento in cui la parte contraente interessata è inadempiente. Le parti contraenti si informeranno reciprocamente tempestivamente, entro limiti ragionevoli, e adatteranno i propri obblighi alle mutate circostanze in buona fede.
  8. Luogo di esecuzione e luogo di consegna
    a) Il luogo di esecuzione e il luogo di consegna sono il luogo dell'acquirente||Il luogo dell'acquirente è il luogo della sua sede legale (di seguito „sede legale“)||Se il luogo dell'attività industriale o||commerciale dell'acquirente (di seguito „indirizzo commerciale“) non corrisponde alla sua sede legale, il luogo di consegna è l'indirizzo commerciale, che è poi considerato il luogo di residenza del cliente ai sensi del presente AEB||Se è previsto un luogo di consegna diverso dal luogo o dall'indirizzo commerciale del cliente, ciò deve essere espressamente indicato per iscritto dal cliente nell'ordine, altrimenti il trasferimento del rischio agli oggetti contrattuali dal fornitore al cliente non avrà luogo.
  9. Trasferimento di proprietà e rischio
    a) La piena proprietà degli articoli contrattuali passa all'acquirente al momento della consegna nel luogo di consegna specificato nella Sezione 8. Il trasferimento del rischio dipende dagli INCOTERMS concordati nel rispettivo ordine®. La merce viene accettata con firma sulla bolla di consegna al momento del ricevimento, salvo difetti.

    b) In caso di incidente Grosse, il fornitore accetta di coprire i costi dei seguenti incidenti:
    – Lancio in mare
    – Danni alla nave o guasto al motore dovuti a misure di salvataggio
    – Utilizzo di rimorchiatori e navi di salvataggio
    – Danni alla nave o guasto al motore dovuti alla lotta antincendio
    – Costi di carico e scarico nel porto di rifugio
  10. Prezzi, fatture e pagamento
    a) I prezzi concordati (nella valuta concordata) sono prezzi fissi. Includono i costi di imballaggio e trasporto, nonché tutti i dazi doganali, le imposte, la copertura assicurativa completa e altri oneri fino al luogo di adempimento. I prezzi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Eventuali modifiche di prezzo richiedono l'espresso consenso scritto del cliente.

    b) Se applicabile al fornitore, i costi una tantum per utensili, modelli, programmi, adattatori, ecc. devono essere quotati separatamente.

    c) Le fatture devono riportare il numero di riferimento dell'acquirente, il codice articolo, la quantità e il prezzo unitario e devono comunque essere conformi ai requisiti di legge.

    d) Il pagamento da parte del cliente dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla completa esecuzione del servizio e dal ricevimento di una fattura valida. Le fatture devono includere il numero di riferimento del cliente, il codice articolo (codice articolo del fornitore e codice articolo del cliente), la quantità e il prezzo unitario. In caso di consegna o servizio difettoso, il cliente ha il diritto di trattenere il pagamento pro-rata fino al corretto adempimento. Il termine di pagamento del fornitore è indicato sul rispettivo ordine del cliente ed è valido fino al raggiungimento di un nuovo accordo reciproco.

    e) I pagamenti non costituiscono accettazione della consegna o del servizio come conforme al contratto. In caso di consegna o servizio difettoso, il cliente ha il diritto di trattenere il pagamento pro-rata fino alla corretta esecuzione. I diritti legali rimangono pienamente intatti anche dopo l'avvenuto pagamento del servizio.

    f) I pagamenti da parte del cliente si considerano effettuati puntualmente se l'ordine di bonifico è stato inoltrato alla banca del cliente per l'elaborazione entro il termine di pagamento concordato.
  11. Garanzia per difetti materiali e legali, responsabilità per danni, assicurazione, termine di prescrizione
    a) L'acquirente non è tenuto ad effettuare controlli al ricevimento delle consegne.

    b) In caso di garanzia, l'acquirente può richiedere o disporre quanto segue, indipendentemente dai diritti di garanzia previsti dalla legge.
    – Se durante la consegna o l'installazione durante la serie vengono scoperte parti difettose, il fornitore ha la possibilità, dopo aver ricevuto informazioni scritte dal cliente, di recuperare immediatamente le consegne difettose a proprie spese e di consegnare o sistemare le sostituzioni e/o rielaborarle.
    – I beni non consegnati in conformità al contratto possono essere restituiti dall'acquirente a spese e a rischio del fornitore, a meno che il fornitore non richieda il ritiro e lo effettui immediatamente.
    – Se la restituzione e la sostituzione non sono possibili a causa di vincoli di programmazione, il fornitore deve ordinare l'entità delle parti sospette entro 24 ore presso la sede del cliente e a proprie spese, a seguito di una richiesta scritta del cliente. Se il fornitore non ottempera a tale richiesta, la selezione delle quantità necessarie per mantenere la capacità di consegna sarà effettuata dai dipendenti del cliente o da fornitori di servizi esterni dopo che il fornitore ne sarà stato informato per iscritto (prestazione sostitutiva), a condizione che la prestazione successiva non sia sproporzionata per il fornitore. I costi sostenuti sono a carico del fornitore.
    – Se un difetto seriale richiede la sostituzione di un'intera serie di articoli contrattuali o dei prodotti del cliente che sono stati incorporati negli articoli contrattuali, ad esempio perché un'analisi degli errori nei singoli casi è antieconomica, non possibile o irragionevole, il fornitore rimborserà anche i costi per la parte della serie interessata che non presenta difetti tecnici.
    – Tutti i danni causati al cliente o a terzi a seguito di articoli contrattuali difettosi saranno a carico del fornitore.

    c) In caso di reclamo di difetti, il fornitore deve definire ed elaborare misure previa consultazione con l'acquirente e presentare una dichiarazione all'acquirente.

    d) Il fornitore sopporterà tutti i costi sostenuti a seguito delle azioni di richiamo o di assistenza richieste, a condizione che le azioni di richiamo o di assistenza da parte dell'acquirente siano state effettivamente eseguite a causa di difetti negli oggetti contrattuali del fornitore.

    e) Qualora terzi –indipendentemente dal motivo legale– intentino legittimamente azioni legali contro l'acquirente per mancanza di fatto o di diritto o per qualsiasi altro difetto nella consegna o nell'esecuzione del fornitore, il fornitore sarà tenuto a indennizzare l'acquirente da ogni responsabilità alla prima richiesta.

    f) Al fine di coprire il possibile rischio di responsabilità del prodotto, il fornitore deve mantenere un'assicurazione di responsabilità del prodotto sufficiente per lesioni personali e danni materiali oltre l'ambito della sua normale assicurazione di responsabilità commerciale. All'acquirente deve essere fornita la prova di adeguate polizze assicurative su prima richiesta. Se l'acquirente ha diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate.

    g) Il periodo di garanzia per eventuali difetti materiali e legali è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Per il periodo compreso tra l'invio di una legittima notifica di difetti e (i) la corretta conformità da parte del fornitore o (ii) il rifiuto di conformità da parte del fornitore, il periodo di garanzia è sospeso. La garanzia ricomincia a funzionare in caso di consegna successiva.
  12. Difetti nascosti
    a) Se si verifica un difetto materiale non riconoscibile al momento dell'ispezione della merce in entrata (vizio occulto), l'acquirente è tenuto a segnalarlo al fornitore entro un termine ragionevole. A tal fine, si deve tenere conto del periodo di garanzia legale o contrattuale previsto dal diritto svizzero (la garanzia contrattuale, se più lunga, prevale; cfr. § 11(g)).
  13. Agenti di produzione
    a) I documenti tecnici, i fogli di lavoro standard, i modelli, le matrici, i modelli, i campioni, le apparecchiature di prova, gli utensili e gli altri mezzi di produzione forniti dal cliente (di seguito “mezzi di produzione“) restano di proprietà del cliente. Le attrezzature di fabbricazione acquistate o fabbricate dal fornitore per l'esecuzione di un contratto tra le parti contraenti a spese dell'acquirente diventano proprietà dell'acquirente.

    b) L'acquirente detiene tutti i diritti sulle attrezzature di produzione che ha pagato o messo a disposizione del fornitore. Il fornitore è autorizzato, solo con l'espresso consenso dell'acquirente, a disporre effettivamente o legalmente di tali mezzi di fabbricazione, a trasferirli o a renderli permanentemente inutilizzabili.

    c) Le riproduzioni dei mezzi di produzione non possono essere effettuate senza il consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore non può rendere accessibili a terzi apparecchiature di produzione o duplicati di apparecchiature di produzione né utilizzarli per altri scopi senza approvazione scritta.

    d) I mezzi di produzione dell'ordinatore, compresi tutti i duplicati realizzati, devono essere restituiti all'ordine immediatamente dopo che l'ordine è stato evaso senza essere richiesto.

    e) I materiali di fabbricazione consegnati al fornitore a lungo termine per rimanere e adempiere ad un contratto tra le parti contraenti devono essere chiaramente contrassegnati con la nota “Proprietà di Steinemann AG“.

    f) Il fornitore utilizza i mezzi di fabbricazione esclusivamente per l'esecuzione di un contratto tra le parti contraenti e le tratta con cura, in particolare per assicurarsi adeguatamente contro i danni causati da incendio, acqua e furto a proprie spese e per svolgere tempestivamente i necessari lavori di manutenzione e ispezione a proprie spese.

    g) I materiali di fabbricazione devono essere consegnati all'acquirente su sua prima richiesta senza fornire alcuna motivazione in nessun momento. È escluso il diritto di ritenzione da parte del fornitore a causa di pagamenti in sospeso per attrezzature di produzione acquistate o fabbricate.

    h) I mezzi di produzione rimasti al fornitore dopo la consegna dell'ultima merce prodotta con esso possono essere distrutti solo previo consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore può richiedere all'acquirente il ritiro delle restanti attrezzature di produzione.
  14. Diritti di proprietà intellettuale di terzi
    a) Il Fornitore è responsabile del fatto che tutte le consegne e/o i servizi siano esenti da diritti di terzi e che essi e il loro utilizzo contrattuale non violino brevetti, modelli di utilità, disegni o altri diritti di proprietà intellettuale in Germania o all'estero, a meno che il Fornitore non sia responsabile.

    b) Le parti contraenti sono tenute a informarsi reciprocamente immediatamente di eventuali rischi di violazione e presunti casi di violazione di cui vengano a conoscenza, al fine di darsi reciprocamente la possibilità di contrastare di comune accordo eventuali pretese.

    c) Se lo sfruttamento degli oggetti contrattuali da parte dell'acquirente è pregiudicato da diritti di proprietà intellettuale di terzi esistenti, il fornitore dovrà, a proprie spese, acquisire la relativa autorizzazione oppure modificare o sostituire le parti interessate della fornitura in modo tale che lo sfruttamento degli oggetti contrattuali non sia più in conflitto con i diritti di proprietà intellettuale di terzi e, allo stesso tempo, sia conforme agli accordi contrattuali.

    d) Il fornitore è tenuto a trasferire al cliente, su richiesta di quest'ultimo e dietro pagamento di un ragionevole compenso, tutte le invenzioni o altri risultati di lavoro trasferibili, realizzati nell'ambito dell'esecuzione di un contratto stipulato tra le parti contraenti, che siano tutelabili da diritti di proprietà intellettuale o la cui ammissibilità alla protezione non possa essere esclusa. Il fornitore è tenuto, se richiesto dalla legge, a far valere tempestivamente ed efficacemente i propri diritti nei confronti dei propri dipendenti in merito alle invenzioni.

    e) Qualora il fornitore fornisca al cliente materiale fotografico per scopi pubblicitari, deve innanzitutto assicurarsi di possedere i necessari diritti d'uso per tale materiale fotografico e di essere autorizzato a concedere tali diritti a terzi, in particolare al cliente. Con la fornitura del materiale fotografico, il fornitore autorizza il cliente a utilizzarlo nel modo e nella misura concordati e approvati dal fornitore, a elaborarlo o modificarlo in altro modo, a produrre e distribuire materiale pubblicitario. Qualora l'utilizzo concordato del materiale fotografico da parte del cliente violi i diritti di terzi, il fornitore dovrà tenere indenne il cliente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi.
  15. Su Bill
    a) L'acquirente ha il diritto di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto commerciale con i crediti del fornitore o di far valere eventuali diritti di ritenzione.
  16. riservatezza
    a) Il Fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza tutti i dati dell'Acquirente contenuti negli ordini, nonché tutti i fatti, i documenti, le informazioni, ecc., in particolare tutti i dettagli commerciali e tecnici non ovvi, i documenti forniti dall'Acquirente quali campioni, disegni, progetti, illustrazioni e documenti simili di cui il Fornitore venga a conoscenza tramite il rapporto commerciale.

    b) Il Fornitore si impegna a non consentire o concedere l'accesso a tali informazioni, in tutto o in parte, a terzi privati o pubblici, intenzionalmente o meno (furto, copia o utilizzo illegale, atti con l'intento di causare danni, ecc.).

    c) Il presente obbligo di riservatezza sussiste anche dopo l'esecuzione dell'ordine e si estende anche ai dipendenti, agli ausiliari e alle altre persone a cui il fornitore ha affidato la consegna, anche se solo temporaneamente.

    d) In caso di violazione di tale obbligo, il fornitore potrà essere tenuto al pagamento di una penale contrattuale pari al 10% dell'importo totale degli ordini effettuati nei 12 mesi precedenti.
  17. Codice di condotta per i fornitori
    a) Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi dell'ordinamento giuridico applicabile, in particolare quelle del paese di produzione e di destinazione. Il fornitore non parteciperà, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei propri dipendenti o sfruttamento del lavoro minorile. Inoltre, il fornitore si assumerà la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro, rispetterà le leggi sulla tutela dell'ambiente e promuoverà e richiederà il rispetto del presente Codice di Condotta da parte dei propri fornitori al meglio delle proprie capacità. Qualora il fornitore violi colpevolmente tali obblighi, abbiamo il diritto, fatte salve ulteriori pretese, di recedere dal contratto o di risolverlo. Qualora la violazione degli obblighi possa essere sanata, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo la scadenza di un termine ragionevole per la riparazione della violazione.
  18. Clausola di invalidità parziale
    a) Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, o una qualsiasi parte di tale disposizione, dovesse essere o diventare invalida, la validità delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si avvicinino il più possibile all'obiettivo economico perseguito dalle parti contraenti con la disposizione invalida o inapplicabile. Ciò si applica anche in caso di lacuna normativa.
  19. Corte di giustizia
    a) Il foro competente esclusivo è la sede legale di CleanService Group AG in 9230 Flawil, Svizzera.
  20. Legge applicabile
    a) Il diritto svizzero si applica esclusivamente all'intero rapporto giuridico tra le Parti contraenti.

    b) Sono escluse le disposizioni in materia di rinvio del diritto internazionale privato e del diritto delle vendite delle Nazioni Unite (CISG, noto anche come diritto delle vendite di Vienna).


CleanService Group AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil, Svizzera, febbraio 2021